Depenalizzazione: l’elenco dei reati abrogati e i nuovi illeciti civili

 Con la definitiva approvazione del decreto legislativo concernente la depenalizzazione di alcuni reati in illeciti amministrativi [1] cambia la geografia delle sanzioni di numerose fattispecie criminose.

La scopo del provvedimento è quella di deflazionare il sistema penale ed incrementare l’efficacia delle pene.

Il decreto prevede la modifica e la revisione tanto di disposizioni facenti parte del codice penale, quanto di norme contenute in leggi speciali. In particolare, è prevista:

– la depenalizzazione per tutti gli illeciti sanzionati attraverso multa o ammenda, fatta eccezione per le fattispecie concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro, l’ambiente ed il territorio, la sicurezza pubblica, il gioco d’azzardo, le armi, le elezioni ed il finanziamento ai partiti;

– l’abrogazione di reati e l’introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili [2].

Finalità del decreto di fresca approvazione è perseguire in modo efficace delle fattispecie di scarsa offensività, sostituendo la pena con una sanzione pecuniaria civile e garantendo così una risposta celere alla richiesta di giustizia della persona offesa.

Molti i reati coinvolti tra cui, stando al testo noto, il reato di omesso versamento, nel limite di 10 mila euro, delle somme trattenute dal datore di lavoro come contribuiti previdenziali e assistenziali e a titolo di sostituto di imposta; la guida senza patente; il noleggio di opere protette, l’ingiuria, l’interruzione di gravidanza. Depenalizzata anche la violazione delle prescrizioni per la coltivazione di cannabis per fini terapeutici o di ricerca, l’appropriazione di cose smarrite ed il furto del bene da parte del comproprietario. Resta escluso dal provvedimento il reato di immigrazione clandestina, al centro del dibattito politico.

La trasformazione in illeciti amministrativi riguarda anche le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del decreto in commento (cosiddetto principio del favor rei), mentre restano ferme le condanne passate in giudicato e, quindi, divenute definitive.

LE NUOVE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Nonostante il passaggio dal penale all’amministrativo, le sanzioni saranno molto più care rispetto alle vecchie, anche se non si sporca la fedina penale. Le nuove sanzioni amministrative saranno, infatti, cosi determinate:

– sanzione amministrativa da 5 mila a 15 mila euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a sei mesi,

– da 5 mila a 30 mila euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a un anno,

– da 10 mila a 50 mila per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore a un anno.

In ogni caso, come nel procedimento penale, il colpevole avrà sempre la possibilità di difendersi contro la nuova sanzione, intentando una opposizione e dimostrando la propria innocenza.

LE NUOVE VIOLAZIONI CIVILI

Per i reati, invece, trasformati in illecito civile, lo Stato lascia alla vittima la decisione se agire contro il responsabile, e non sarà più la Procura della Repubblica a potersi attivare.

Se si arriva a una condanna, lo Stato, che nel frattempo è rimasto fuori dal procedimento, si ripresenta per incassare la sanzione civile. Se, però, la vittima non fa niente, il fatto rimane impunito e il responsabile non dovrà pagare nulla neanche allo Stato.

LO SCHEMA CON LE VECCHIE PENE E LE NUOVE SANZIONI

Ecco i principali reati depenalizzati dal Governo [3].

 

REATO
VECCHIA PENA
NUOVA SANZIONE
DEPENALIZZAZIONI DI REATI PREVISTI NEL CODICE PENALE
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
Falsità in scrittura privata (Art. 485) Reclusione da 6 mesi a 3 anni Sanzione civile da 200 a 12.000 €
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (Art. 486) Reclusione da 6 mesi a 3 anni Sanzione civile da 200a 12.000 €
Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall’articolo 486. Atto Disposizioni sulle falsità materiali in scritture private Sanzione civile da 200a 12.000 €
Uso di atto falso. Atto privato(Art. 489, co. 2) Disp. sulle falsità materiali in scritture priv. con pene ridotte di un terzo Sanzione civile da 200a 12.000 €
Soppressione, distruz. e occultam. di scritture private vere (Art. 490) Pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485 Sanzione civile da 200a 12.000 €
REATI CONTRO LA MORALITÀ E IL BUON COSTUME
Atti osceni (Art. 527, co. 1) Reclusione da 3 mesi a 3 anni Sanzione amministrativada 5.000 a 30.000 €
Pubblicazioni e spettacoli osceni (Art. 528, co. 1 e 2) Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa non inferiore a 103 € Sanzione amministrativada 10.000 a 50.000 €
REATI CONTRO LA PERSONA
Ingiuria (Articolo 594) Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 516 € – Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032 € (con attribuzione di fatto determinato) Sanzione civile da 100 a 8.000 € – Sanzione pecuniaria civile da 200 a 12.000 € (con attribuzione di fatto determinato o commesso in presenza di più persone)
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Sottrazione di cose comuni (Art. 627) Reclusione fino a 2 anni o multa da 20 a 206 € Sanzione civile da 100 a 8.000 €
Danneggiamento semplice(Art. 635, co. 1) Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 309 € Sanzione civile da 100 a 8.000 €
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (Art. 647) Reclusione fino a 1 anno o multa da 30 a 309 € Sanzione civile da 100 a 8.000 €
CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA
Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto(Art. 652 commi 1-2) Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 309 € – Arresto da 1 a 6 mesi ovvero ammenda da euro 30 a 619 € (in caso di informazioni o indicazioni mendaci) Sanzione amm.va da 5.000 a 15.000 € – Sanzione amministrativa da 6.000 a 18.000 € (in caso di informaz. o indicazioni mendaci)
Abuso della credulità popolare(Art. 661) Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 1.032 € Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 €
Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive(Art. 668, co. 1, 2 e 3) Arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 309 € – Pena pecuniaria e detentiva sono applicate congiuntamente (se contro divieto autorità) Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 € – Sanzione amm.va da 10.000 a 30.000 € (se contro divieto autorità)
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (Art. 726) Ammenda da 258 a 2.582 € Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €
DEPENALIZZAZIONI DI REATI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI
REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI
Mancato rispetto dell’autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28, co. 2 del Dpr 309/1990) Ammenda da 516 a 5.164 € Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
REATI IN MATERIA DI PREVIDENZA
Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali(Art. 2 del Dl 463/1983) Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 € Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 € (se l’importo omesso è superiore a 10.000 € annui) – Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 € (se l’importo omesso è inferiore a 10.000 € annui)
REATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
Guida senza patente (Art. 116, co. 15, del Dlgs 285/1992) Ammenda da 2.257 a 9.032 Sanzione amministrativada 5.000 a 30.000 €
RICICLAGGIO
Omessa identificazione (Art. 55, com. 1, del Dlgs 231/2007) Multa da 2.600 a 13.000 € Sanzione amministrativada 5.000 a 30.000 €
Omessa registrazione (Art. 55, co. 4, del Dlgs 231/2007) Multa da 2.600 a 13.000 € Sanzione amministrativada 5.000 a 30.000 €
REATI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO
Impedito controllo ai revisori(Art. 29 del Dlgs 39/2010) Ammenda fino a 75.000 € Sanzione amministrativada 10.000 a 50.000 €
REATI IN MATERIA DI DIRITTO FALLIMENTARE
Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale (Art. 235 del Rd 267/1942) Ammenda fino a 258 € Sanzione amministrativada 5.000 a 10.000 €
REATI IN MATERIA DI ASSEGNI
Emissione di assegno da parte dell’Istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (Art. 117 del Rd 1736/1933) Pena pecuniaria da 5 a 51 € Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €
REATI IN MATERIA DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA
Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate dalla legge (Art. 19, co. 2, della legge 194/1978) Multa fino a 51 € Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €
REATI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA
Violazione delle norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati (Art. 11 del Rd 234/1931) Ammenda da 20 a 200 € o arresto fino a 2 anni Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 €
REATI IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE
Abusiva concessione in noleggio(Art. 171-quater del legge 633/1941) Arresto sino a 1 anno o ammenda da 516 a 5.164 € Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
REATI IN MATERIA DI GUERRA
Omissione di denuncia di beni(Art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 506/1945) Arresto non inferiore nel minimo a 6 mesi o ammenda non inferiore a 1.032 €- Arresto non inferiore a 3 mesi o ammenda non inferiore a 516 € Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 € – Sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000€
REATI IN MATERIA DI MACCHINE UTENSILI
Alterazione del contrassegno di macchine (Art. 15 della L. 1329/1965) Ammenda da 77 a 310 € o arresto fino a 3 mesi Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 €
REATI IN MATERIA DI COMMERCIO
Installazione o esercizio di impianti Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 51 a 516 € Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 €
REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO E VIOLAZIONI DOGANALI
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 del Dpr 43/73) Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 del Dpr 43/1973) Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 del Dpr 43/1973) Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 del Dpr 43/1973) Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 del Dpr 43/1973) Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 del Dpr 43/1973) Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nei depositi doganali(Art. 288 del Dpr 43/1973) Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 del Dpr 43/73) Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 del Dpr 43/1973) Multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l’ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (Art. 291 del Dpr 43/1973) Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Altri casi di contrabbando (Art. 292 del Dpr 43/1973) Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato (Art. 294 del Dpr 43/1973) Multa fino a 258 € Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €

[1] In ossequio al disposto dell’art. 2, comma 2, della l. n. 67/2014 (deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio).

[2] Ai sensi dell’art. 2, comma 3, della l. n. 67/2014.

[3] Lo schema è opera di Andrea A. Moramarco, in Sole 24 Ore del 16.01.16.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/108921_depenalizzazioni-vecchie-pene-e-nuove-sanzioni-amministrative-e-civili

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