L’addebito della separazione non può basarsi sulla sola confessione di un coniuge che abbia ammesso di aver violato i doveri matrimoniali.
Ammettere di aver violato i doveri coniugali, come ad esempio riconoscendo di aver tradito il rispettivo partner, non è sufficiente, senza ulteriori prove, per giungere all’addebito della responsabilità della separazione.
Tale principio costituisce l’applicazione della regola in materia di prova, estrapolabile dal codice civile, per cui le confessioni, quando riguardano diritti indisponibili, non possono avere valore probatorio [1]. Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione in riferimento ai procedimenti di separazione giudiziale, le ammissioni di colpa di uno dei coniugi, pur non costituendo prova di per sé, possono essere utilizzate come indizi e presunzioni epossono essere valutate da parte del giudice, assieme ad altre prove raccolte, al fine della decisione relativa all’addebito [2].
La vicenda
Due coniugi, a causa dell’impossibilità di continuare il proprio rapporto e convivere pacificamente ed in armonia, avviavano le pratiche per separarsi. Il giudice di secondo grado, interpretando una lettera scritta dal marito alla moglie (nella quale egli riconosceva di avere trascurato la famiglia e la moglie e di avere anteposto i propri interessi personali), reputava provato che fosse stato il marito a violare i doveri matrimoniali, addossandogli la responsabilità della separazione.
Le confessioni e i diritti indisponibili
La confessione rappresenta la dichiarazione che la parte di un processo fa in merito a fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte. Quindi tramite la confessione un soggetto avvantaggia il suo avversario processuale. Si pensi al caso di Tizio che ammette di aver sferrato uno schiaffo alla moglie.
La confessione è detta giudiziale se viene resa nel corso della causa, come ad esempio una dichiarazione sfavorevole provocata nel corso dell’interrogatorio formale davanti al giudice. Si parla, invece, di confessione stragiudiziale quando essa è resa al di fuori del giudizio, come nel caso di un documento precedentemente sottoscritto con contenuti sfavorevoli per lo scrivente. La confessione stragiudiziale, a differenza di quella giudiziale, deve essere a sua volta dimostrata in qualche modo.
Una volta resa, la confessione può essere revocata solo qualora si riesca a dimostrare che sia stata determinata da errore o violenza.
Affinché la confessione possa costituire una prova è necessario che provenga da un soggetto capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono, quindi non può riguardare diritti indisponibili. I diritti si dicono indisponibili quando il suo titolare non può disfarsene trasferendoli ad altri o rinunciandovi. Ciò perché riguardano, normalmente, interessi e valori superiori e fondamentali. In questa categoria rientrano i diritti familiari (quindi i diritti del coniuge, il diritto all’assistenza, il diritto al mantenimento, il diritto al rispetto, i diritti connessi all’essere genitore, e così via).
Perciò nei procedimenti di separazione, che naturalmente coinvolgono diritti familiari (e dunque diritti indisponibili), laddove uno dei coniugi confessasse fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte, tali ammissioni non possono costituire prova e non possono fondare da sole la responsabilità della fine del matrimonio. Tuttavia, come precisato dalla Cassazione [2], tali confessioni restano valutabili da parte del giudice come indizi e possono condurre all’addebito della separazione se considerate unitamente ad altre prove. Per giungere a tale risultato occorre altresì che le confessioni siano relative a fatti obiettivi: non varranno pertanto le semplici opinioni o gli stati d’animo personali.
I doveri coniugali e l’addebito della separazione
Si parla di addebito della separazione nei casi in cui è possibile far risalire la responsabilità del fallimento della vita di coppia a comportamenti contrari a quelli che sono i doveri derivanti dal matrimonio (fedeltà, assistenza, collaborazione, coabitazione, contribuzione economica e i doveri verso i figli). Quando ciò accade, una parte può chiedere al giudice che dichiari in sentenza che la separazione è addebitata all’altro coniuge. Ciò avrà ripercussioni economiche e patrimoniali. Il coniuge dichiarato responsabile, infatti, non avrà diritto all’assegno di mantenimento (fatto salvo il suo diritto agli alimenti qualora versi in gravi condizioni e sia necessario per il suo sostentamento) e subirà limitazioni anche sui diritti alla successione in caso di decesso dell’altro coniuge dal quale si è separato [3].
IN PRATICA
Confessare la violazione dei doveri coniugali non basta, da sola, per subire l’addebito della separazione. Tale confessione potrà costituire al massimo un indizio, da valutare necessariamente assieme ad altri elementi di prova, per poter approdare al riconoscimento della responsabilità della fine della relazione coniugale a carico di uno solo dei coniugi.
[1] Art. 2731 cod. civ.
[2] Cass. sent. n. 7998/14, del 04.04.14.
[3] Art. 548 e 585 cod. civ.